Con la circ. INPS 22.10.2026 n. 108 sono state fornite le istruzioni per applicare la disciplina del riscatto del periodo di congedo introdotto dall’art. 1 co. 1 della L. 106/2025 in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Si precisa che l’anzianità contributiva acquisita per effetto di tale riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.
I periodi di congedo riscattabili non possono essere antecedenti al 9.8.2025 né eccedere il limite di 24 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa.
L’interessato deve produrre apposita documentazione del rapporto di lavoro, risalente al periodo del congedo, idonea a comprovare che il medesimo sia stato concesso e fruito ai sensi dell’indicata norma.
La domanda di riscatto può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite e non si richiede che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della domanda.
I periodi oggetto di riscatto sono valutati con le regole del “sistema contributivo”.

