Press "Enter" to skip to content

Interessi derivanti dal ravvedimento speciale – Indeducibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.10.2026 n. 185)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.10.2026 n. 185 ha confermato che la qualificazione di “interessi moratori” attribuibile agli interessi da ravvedimento operoso, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, pone detti interessi in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale (vale a dire il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale.
Ne consegue che gli interessi versati in sede di ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto accessori all’obbligazione principale del pagamento del tributo, ne condividono il medesimo trattamento fiscale, con conseguente indeducibilità ai fini IRES.
Tale indeducibilità oggettiva supera la questione sulla loro eventuale assoggettabilità al monitoraggio del ROL ex art. 96 del TUIR.
Invece, gli interessi da conciliazione giudiziale si considerano deducibili ai fini IRES secondo le regole generali di determinazione del reddito d’impresa e senza che rientrino nell’ambito applicativo dell’art. 96 del TUIR, in quanto non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria, ma rappresentano componenti negativi di natura diversa, connessi alla definizione della posizione fiscale del contribuente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

www.lucadamico.info