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Malati oncologici – Conservazione del posto di lavoro – Congedo non retribuito – Facoltà di riscatto – Novità della L. 106/2025 – Modalità applicative (circ. INPS 22.10.2026 n. 108)

Con la circ. INPS 22.10.2026 n. 108 sono state fornite le istruzioni per applicare la disciplina del riscatto del periodo di congedo introdotto dall’art. 1 co. 1 della L. 106/2025 in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Si precisa che l’anzianità contributiva acquisita per effetto di tale riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.
I periodi di congedo riscattabili non possono essere antecedenti al 9.8.2025 né eccedere il limite di 24 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa.
L’interessato deve produrre apposita documentazione del rapporto di lavoro, risalente al periodo del congedo, idonea a comprovare che il medesimo sia stato concesso e fruito ai sensi dell’indicata norma.
La domanda di riscatto può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite e non si richiede che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della domanda.
I periodi oggetto di riscatto sono valutati con le regole del “sistema contributivo”.

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