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Licenziamento illegittimo nelle imprese di piccole dimensioni – Indennità risarcitoria ex art. 8 della L. 604/66 – Parziale illegittimità costituzionale (Corte Cost. 22.10.2026 n. 174)

La Corte Cost. 22.10.2026 n. 174 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della L. 604/66 limitatamente alle parole “, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.
I giudici evidenziano che l’art. 8 della L. 604/66 replica tutti i vizi di legittimità costituzionale riscontrati con la sentenza n. 118/2025 in relazione al tetto indennitario di 6 mensilità di cui all’art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2015, che è stato eliminato.
Tale norma, nell’ultimo periodo, comunque prevede la possibilità di maggiorare l’indennità risarcitoria fino a 10 mensilità, per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 10 anni, e fino a 14 mensilità, per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, “se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.
Il riferimento al requisito dimensionale è però irrilevante; è stato così eliminato al fine di consentire l’ampliamento della forbice entro cui può spaziare la discrezionalità del giudice in favore di tutti i “vecchi assunti” nelle imprese di minori dimensioni.

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