Aperta la liquidazione giudiziale è possibile, ex art. 155 co. 1 del DLgs. 14/2019, la compensazione di debiti e crediti, anche se non scaduti ante apertura della procedura.
Il creditore può compensare contrapposte posizioni creditorie e debitorie, quale ipotesi di compensazione legale, ex art. 1243 c.c.
Sono indispensabili 2 requisiti:
– la preesistenza di entrambi i crediti, intesa come anteriorità del fatto genetico delle posizioni rispetto alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (Cass. 27.01.2025 n. 1865);
– la reciprocità dei crediti.
La compensazione costituisce una deroga al principio della par condicio creditorum.
L’art. 155 co. 2 del DLgs. 14/2019 vieta la compensazione con i crediti acquistati per atto inter vivos dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore.
Per la Cass. SSUU 14.7.2010 n. 16508, quando il creditore chiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice sull’insinuazione investe il titolo a fondamento della pretesa, la sua validità e la sua consistenza. Il provvedimento di ammissione del credito residuo comporta il riconoscimento della compensazione come causa parzialmente estintiva della pretesa e tale riconoscimento determina, successivamente, una preclusione endoconcorsuale, operante in ogni eventuale giudizio promosso per impugnare il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione.