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Integrazione di prezzo in un contratto di appalto – Intervento giudiziale – Aumento della base imponibile IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.8.2025 n. 215)

Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 215, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non può considerarsi esclusa dalla base imponibile IVA la somma erogata dal committente al prestatore del servizio, a titolo di integrazione del prezzo per l’esecuzione dell’opera convenuta.
Non si applica, nella fattispecie, l’esclusione dalla base imponibile di cui all’art. 15 co. 1 n. 1) del DPR 633/72, in quanto riferito alle “somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
Nel caso esaminato, l’ulteriore somma di denaro che veniva corrisposta dal committente all’appaltatore era stata determinata in sede giudiziale e corrispondeva ai maggiori oneri diretti e indiretti che dovevano essere sostenuti per portare a compimento l’opera. L’Agenzia ritiene, dunque, che l’importo erogato abbia natura di un’integrazione del corrispettivo per la prestazione eseguita, soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72, piuttosto che di una penale avente funzione indennitaria o risarcitoria. La base imponibile IVA dovrà essere integrata, ai sensi dell’art. 13 del DPR 633/72, in misura equivalente al corrispettivo supplementare (eccedente rispetto a quello pattuito in via originaria).

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