Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 212, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità dell’aliquota IVA del 4% per le cessioni di con posa in opera di beni destinati al superamento delle barriere architettoniche, anche se muniti dei requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore.
La norma agevolativa (n. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72) si riferisce alle sole prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, aventi ad oggetto la realizzazione delle opere.
Se, sulla base della volontà espressa contrattualmente dalle parti, risulta che l’oggetto dell’operazione è una compravendita e non l’esecuzione di un’opera, l’aliquota del 4% in parola non si rende applicabile. Non rileva, a tal fine, la circostanza che i beni ceduti nel caso di specie fossero in possesso delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa relativa alle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 8.1.13 del DM 236/89.