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Borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea – Mantenimento dell’esenzione fiscale se conferite prima del 7.6.2025 – Novità del DL 90/2025 convertito

L’art. 1-bis co. 4 del DL 7.4.2025 n. 45, inserito in sede di conversione nella L. 5.6.2025 n. 79, ha modificato l’art. 4 co. 3 della L. 3.7.98 n. 210, eliminando l’esenzione IRPEF per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea.
Con l’art. 5-bis del DL 24.6.2025 n. 90, inserito in sede di conversione nella L. 30.7.2025 n. 109, è stata prevista una norma di interpretazione autentica del suddetto art. 1-bis co. 4 del DL 45/2025, stabilendo che:
– la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università a decorrere dal 7.6.2025, data di entrata in vigore della citata L. 79/2025;
– le borse di studio conferite prima del 7.6.2025 conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento.
È stato quindi introdotto un regime transitorio che mantiene l’esenzione IRPEF per le borse di studio che erano già state conferite alla data di entrata in vigore della disposizione che ha abolito l’agevolazione.
Si ricorda che, come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 22.11.2010 n. 120, l’esenzione fiscale per le borse di studio conferite per l’attività di ricerca post laurea si estende anche a quelle non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca.
L’art. 1-bis del DL 45/2025 ha però introdotto il nuovo istituto degli “Incarichi di ricerca”, destinati a giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
In relazione al trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi di ricerca in esame, viene previsto che si applicano le disposizioni di esenzione fiscale di cui all’art. 4 della L. 13.8.84 n. 476.

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