L’art. 1, c. 179 L. 30.12.2023, n. 213 ha previsto che una delle mensilità fruite entro il 6° anno di vita del figlio sia indennizzata all’80% in luogo del 30%, ma limitatamente a uno dei genitori, riservando il trattamento ai genitori che al 31.12.2022 non hanno ancora finito di fruire del congedo di maternità o di paternità. La maggiore tutela è riservata, in alternativa tra i genitori (mamma o papà), ai lavoratori che terminano il periodo di ex astensione obbligatoria dopo il 31.12.2023.